Obbligo di notificazione
I datori di alloggio hanno l’obbligo di registrare e notificare gli ospiti stranieri. La base giuridica è costituita dalla legislazione federale in materia di stranieri e asilo. L’applicazione della normativa spetta invece ai Cantoni.
Obbligo di notificazione di ospiti stranieri: una competenza federale
La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione (cfr. art. 121 cpv. 1 Cost. e Daniela Turnherr). Queste sono le basi sulle quali poggia la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) che regola ad esempio il soggiorno degli stranieri in Svizzera (art. 1 LStrI) e prevede per chi dà alloggio l’obbligo di notificare questi ultimi all’autorità cantonale in caso di alloggio a pagamento (art. 16 LStrI). L’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) definisce questa forma di ospitalità come un soggiorno che avviene dietro pagamento (cfr. art. 18 cpv. 1 OASA). Ciò implica che chi ospita una persona straniera a titolo gratuito non è soggetto a obbligo di notificazione. Al contrario, non solo le strutture alberghiere e paralberghiere ma anche i privati che offrono ospitalità devono notificare l’alloggio a pagamento di stranieri indipendentemente dal fatto che questo servizio venga offerto su base regolare o solo saltuariamente. Come specificato nelle Istruzioni e commenti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), lo stesso discorso vale anche nel caso in cui il contratto sia stato concluso utilizzando una piattaforma di prenotazione online. L’obbligo s’intende assolto con la notifica dell’arrivo di un ospite straniero all’autorità competente; l’articolo 16 LStrI non prevede altri obblighi. I contravventori potranno incorrere in una multa (art. 120 cpv. 1 lett. a LStrI). Inoltre, anche l’articolo 45 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS) rappresenta la base legale che permette un eventuale sopralluogo nella struttura alberghiera.
Esecuzione da parte dei Cantoni
I Cantoni sono responsabili dell’esecuzione del diritto in materia di stranieri e di asilo e competenti per la definizione delle modalità di notificazione di cui all’articolo 16 LStrI. Sono comunque da tenere in considerazione le direttive minime citate nell’OASA. I datori di alloggio sono tenuti a compilare il modulo di notificazione conformemente alle indicazioni del documento di legittimazione dello straniero e a farlo firmare da quest’ultimo (art. 18 cpv. 1 OASA). I Cantoni possono tuttavia decidere autonomamente in che modo e presso quale autorità debba essere depositata la notificazione nonché introdurre disposizioni più severe ed estendere l’obbligo, per esempio, ai casi di affitto a titolo gratuito (Direttiva LStrI, p. 33). A livello cantonale sono state prese decisioni diverse. Nella maggior parte dei casi la notificazione può avvenire anche per via elettronica. La regolamentazione dell’utilizzo delle informazioni desumibili dalla notificazione è di competenza dei Cantoni (cfr. Rapporto del Consiglio federale dell’11 gennaio e del 15 novembre 2017).
Per maggiori informazioni
- Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell’Accordo di Schengen (CAS)
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; Gazzetta ufficiale dell’UE n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0019 - 0062
Vedi: Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE - Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e relativa ordinanza (OASA).
- Weisungen und Erläuterungen I. Ausländerbereich (Weisungen AIG), Staatssekretariat für Migration SEM, Ziffer 3.1.3, Seiten 32 und 33
- Rapporto del Consiglio federale sulle condizioni quadro dell’economia digitale, 11 gennaio 2017
- Rapporto del Consiglio federale sulla regolamentazione nel settore degli alloggi del 15 novembre 2017 (PDF, 19 marzo 2020)
- Prof. Dr. Daniela Thurnherr, St. Galler Kommentar zu Art. 121 BV, insbesondere Rz. 3 und 24 (in tedesco)
- Marc Spescha, Kommentar Migrationsrecht Kommentar zu Art. 16 AIG, 5. Auflage, 2019 (in tedesco)
- Philipp Egli, Tobias D. Meyer, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), SHK – Stämpflis Handkommentar zu Art. 16 AuG, 2010 (in tedesco)
Esempi di applicazione
I seguenti esempi illustrano le modalità di notificazione nei Cantoni. In virtù delle proprie competenze, il Cantone Zurigo ha esteso gli obblighi previsti dal diritto federale. Il Cantone Ginevra invece, vi ha rinunciato.