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Pubblicato il 28 agosto 2026

Settore ricettività

Le attività nel settore della ristorazione sono regolamentate esclusivamente dai Cantoni, che possono emanare le relative disposizioni.

Norme di competenza cantonale

È di pertinenza esclusiva dei Cantoni emanare disposizioni che permettono l’esercizio di un’attività ricettiva, secondo quanto disposto dalle rispettive costituzioni (es. art. 128 Cost. cant. Soletta). Nonostante il diritto federale non contenga praticamente nessuna norma a questo proposito, la Costituzione federale chiarisce perlomeno che, in questo settore, non sono più previsti né l’introduzione né il mantenimento di clausole di necessità cantonali nel settore ricettività (cfr. art. 196 n. 7 Cost.). Sono quindi i singoli Cantoni a decidere per sé quali criteri qualificano l’affitto ripetuto per brevi periodi come vera e propria attività ricettiva. A valere come discriminante potrebbero essere le dimensioni dell’alloggio (posti letto o numero massimo di ospiti), il fatturato annuo o la frequenza degli arrivi. Un’attività ricettiva richiede di norma la concessione di una licenza di esercizio e prevede una serie di obblighi per chi la gestisce (es. rispetto delle normative antincendio e sui prodotti alimentari e di orari prestabiliti).

Esempi di applicazione