Obbligo di notificazione di ospiti stranieri

Obbligo di notificazione per i datori d’alloggio: una competenza federale

La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione (cfr. art. 121 cpv. 1 Cost. e Daniela Turnherr). Queste sono le basi sulle quali poggia la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) che regola ad esempio il soggiorno degli stranieri in Svizzera (art. 1 LStrI) e prevede per chi dà alloggio l’obbligo di notificare questi ultimi all’autorità cantonale in caso di alloggio a pagamento (art. 16 LStrI). L’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) definisce questa forma di ospitalità come un soggiorno che avviene dietro pagamento (cfr. art. 18 cpv. 1 OASA). Ciò implica che chi ospita una persona straniera a titolo gratuito non è soggetto a obbligo di notificazione. Al contrario, non solo le strutture alberghiere e paralberghiere ma anche i privati che offrono ospitalità devono notificare l’alloggio a pagamento di stranieri indipendentemente dal fatto che questo servizio venga offerto su base regolare o solo saltuariamente. Come specificato nelle Istruzioni e commenti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), lo stesso discorso vale anche nel caso in cui il contratto sia stato concluso utilizzando una piattaforma di prenotazione online. L’obbligo s’intende assolto con la notifica dell’arrivo di un ospite straniero all’autorità competente; l’articolo 16 LStrI non prevede altri obblighi. I contravventori potranno incorrere in una multa (art. 120 cpv. 1 lett. a LStrI).

L’articolo 45 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS) rappresenta la base legale che permette un eventuale sopralluogo nella struttura alberghiera.

Esecuzione da parte dei Cantoni

I Cantoni sono responsabili dell’esecuzione del diritto in materia di stranieri e di asilo e competenti per la definizione delle modalità di notificazione di cui all’articolo 16 LStrI. Sono comunque da tenere in considerazione le direttive minime citate nell’OASA. I datori di alloggio sono tenuti a compilare il modulo di notificazione  conformemente alle indicazioni del documento di legittimazione dello straniero e a farlo firmare da quest’ultimo (art. 18 cpv. 1 OASA). I Cantoni possono tuttavia decidere autonomamente in che modo e presso quale autorità debba essere depositata la notificazione nonché introdurre disposizioni più severe ed estendere l’obbligo per esempio ai casi di affitto a titolo gratuito (Direttiva LStrI, p. 27). A livello cantonale sono state prese decisioni diverse. Nella maggior parte dei casi la notificazione può avvenire anche per via elettronica. La regolamentazione dell’utilizzo delle informazioni desumibili dalla notificazione è di competenza dei Cantoni (cfr. Rapporto del Consiglio federale dell’11 gennaio e del 15 novembre2017).

Esempi di applicazione

Di seguito vengono riassunte a titolo di esempio le modalità di notificazione in vigore nei Cantoni di Zurigo e di Ginevra. Mentre il primo, secondo le proprie competenze, ha già esteso gli obblighi previsti dal diritto federale, il secondo ha rinunciato a emanare proprie basi legali.

Ultima modifica 27.04.2020

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