Settore ricettività

Competenza cantonale

Le disposizioni che permettono l’esercizio di un’attività ricettiva rientrano all’interno delle competenze di pertinenza esclusiva dei Cantoni, che ne determinano le condizioni all’interno delle rispettive costituzioni (es. art. 128 Cost. cant. Soletta). Nonostante il diritto federale non contenga praticamente nessuna norma a questo proposito, la Costituzione federale chiarisce perlomeno che, in questo settore, non sono più previsti né l’introduzione né il mantenimento di clausole di necessità cantonali nel settore ricettività (cfr.  art. 196 n. 7 Cost.). Sono quindi i singoli Cantoni a decidere per sé quali criteri qualificano l’affitto ripetuto per brevi periodi come vera e propria attività ricettiva. A valere come discriminante potrebbero essere le dimensioni dell’alloggio (posti letto o numero massimo di ospiti), il fatturato annuo o la frequenza degli arrivi. Un’attività ricettiva richiede di norma la concessione di una licenza di esercizio e prevede una serie di obblighi per chi la gestisce (es. rispetto delle normative antincendio e sui prodotti alimentari e di orari prestabiliti).

Esempi di applicazione

Ultima modifica 23.04.2020

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