Non appena l’ospitalità ai turisti genera un reddito principale o accessorio, è alla base di un’altra attività commerciale o assume dimensioni, assetto e utilizzo simili a quelli di una struttura alberghiera, il Cantone di Berna la considera al pari di un’attività professionale (art. 2 cpv. 2 lett. a LHR in combinato disposto con l’art. 1 OHR). Allo stesso tempo però, se l’ospitalità avviene all’interno di stanze in alloggi privati, appartamenti o case vacanze, la legislazione vigente nel Cantone di Berna in materia di ospitalità e le strutture in questione non costituiscono attività professionale (art. 3 cpv. 1 lett. k LHR).
Il 24 gennaio 2019, in collaborazione con i delegati del consiglio distrettuale di Berna, sono state approvate disposizioni volte a chiarire il quadro legislativo all’interno del quale si inserisce il cambiamento di destinazione di alloggi privati adibiti all’affitto ripetuto per brevi periodi su tutto il territorio cantonale. Per quanto riguarda l’offerta di alloggi, le disposizioni affermano che il nome della struttura ricettiva, il modo in cui ne viene pubblicizzata l’attività e l'inserimento in un registro rappresentano gli indicatori che permettono di stabilire se si tratta di un’attività commerciale. Tuttavia, il criterio distintivo per eccellenza che permette di determinare la natura dell’affitto, è dato dalla dimensione di camere private, appartamenti e case vacanze. Ecco che, nel caso di alloggi con più di 10 posti letto o che possono ospitare più di 10 persone, si parla di attività commerciale quando, oltre ai locali, vengono forniti servizi aggiuntivi (es. colazione). Lo stesso vale per gli affitti in strutture con capacità di almeno 20 posti letto o almeno 20 ospiti, che non prevedono servizi aggiuntivi. Se il cambiamento di destinazione d'uso riguarda più appartamenti nello stesso stabile o in edifici adiacenti, interessati da un cambiamento di destinazione d'uso, verrà presa una decisione complessiva, a condizione che gli stessi possano essere considerati un’entità unitaria. Ciò sarà valutato sulla base di circostanze specifiche come i rapporti di proprietà o la presenza sul mercato (per completezza: ISCB no 7/721.0/13.1).
Se l’affitto ripetuto per brevi periodi di tempo viene classificato come attività commerciale, è richiesta la licenza di esercizio da parte del delegato del consiglio distrettuale locale (art. 4 ss. e 31 cpv. 1 LHR). La concessione di tale autorizzazione implica, tra l'altro, che l'immobile in questione sia stato approvato per l'utilizzo come struttura ricettiva; in caso contrario sarà necessario presentare innanzitutto una richiesta di cambiamento di destinazione d'uso (art. 26. cpv. 2 OHR e art. 1a cpv. 2 LC).