L’obiettivo principale delle norme di sicurezza è quello di proteggere le persone da oggetti o situazioni che potrebbero mettere in pericolo la loro vita, incolumità fisica o salute (ad es. norme sull'igiene alimentare, prescrizioni antincendio). Questa protezione fornisce un ampio margine di autocontrollo e può essere applicata in modo molto restrittivo, il legislatore ha un certo campo di azione per quanto riguarda la progettazione della regolamentazione dell’affitto per brevi periodi di abitazioni private, in base alle singole esigenze.
Prescrizioni di protezione antincendio
La Costituzione federale non prevede la competenza federale in materia di protezione antincendio. Pertanto, l'emanazione di norme di protezione antincendio è di competenza dei Cantoni. Sono state fissate e dichiarate vincolanti le prescrizioni antincendio AICAA 2015 elaborate dall'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) in collaborazione con i rappresentanti delle autorità cantonali antincendio e con le associazioni e organizzazioni interessate.
I Cantoni sono responsabili dell'applicazione delle prescrizioni antincendio, che vengono attuate dalle autorità cantonali o comunali di protezione antincendio a seconda della ripartizione cantonale delle competenze. In Ticino questa responsabilità viene affidata al progettista, il quale – così come la direzione dei lavori, il committente e il proprietario del fondo, – è responsabile personalmente per quanto riguarda l’applicazione delle prescrizioni edilizie di polizia del fuoco (art. 41e legge edilizia cantonale LE).
Le prescrizioni di protezione antincendio (norma di protezione antincendio e direttiva sulla protezione antincendio 10-15) distinguono tra edifici abitativi e attività di alloggio. Gli edifici abitativi comprendono in particolare case unifamiliari e plurifamiliari, appartamenti per persone anziane e case d'appartamenti residenziali (direttiva sulla protezione antincendio 10-15, p. 18). Sono invece considerati attività di alloggio (art. 13 cpv. 2 lett. a della norma di protezione antincendio) in particolare:
- ospedali, case di riposo e case di cura che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone che hanno bisogno dell’aiuto altrui;
- alberghi, pensioni e colonie di vacanza che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone che hanno bisogno dell’aiuto altrui;
- attività di alloggio isolate, non completamente servite ed allacciate che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più escursionisti della montagna.
A causa di considerazioni sul rischio, talvolta le prescrizioni antincendio impongono più requisiti o requisiti più severi alle attività di alloggio che agli edifici abitativi. Tuttavia, esse non fanno distinzione tra gli usi in base alla modalità d’affitto (completo o parziale). Non fanno inoltre alcuna distinzione tra affitto tramite terzi, per brevi periodi o di altro tipo.
L’affitto per brevi periodi riguarda di norma solo pochi posti letto, motivo per cui le prescrizioni antincendio non presentano questa categoria specifica (<20 persone). Dovrà poi essere chiarita la questione relativa al modo in cui dovranno essere considerate questo tipo di destinazioni d’uso con meno di 20 persone, a dipendenza del tipo di contratto e di altre possibili condizioni. Ciò permette momentaneamente ai Cantoni di decidere se, in caso di affitto per brevi periodi di alloggi privati tramite piattaforme di prenotazione, si debba applicare una regolamentazione semplificata in materia di sicurezza antincendio.
Esempi di applicazione
Nel Cantone di Berna il compito di eseguire le prescrizioni antincendio spetta all’assicurazione immobiliare cantonale (GVB), a meno che il Governo cantonale non incarichi i prefetti o i Comuni (art. 33 cpv. 2 Costituzione del Cantone di Berna, in combinato disposto con l’art. 35 cpv. 1 e 2 legge relativa alla protezione antincendio e ai pompieri FFG).
Secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza cantonale relativa alla protezione antincendio e ai pompieri (FFV), la GVB stabilisce le prescrizioni antincendio per diverse categorie di edifici, in particolare per gli esercizi alberghieri e la ristorazione, compresi ospedali, case di riposo e case di cura (art. 4 cpv. 1 lett. b FFV). La legislazione in materia di protezione antincendio applicabile a tutte le categorie di edifici non elencate nell’articolo 4 (quindi anche case mono- e plurifamiliari) è invece di competenza comunale (art. 4 cpv. 2 FFV).
Siccome le prescrizioni antincendio dell’AICAA non disciplinano l’alloggio di meno di 20 persone, la GVB ha distribuito un promemoria applicabile ai casi in cui abitazioni o camere vengono affittate a titolo professionale a massimo 19 persone e senza che gli inquilini ricorrano all’aiuto di terzi. Nel promemoria si legge inoltre che, dal punto di vista del diritto in materia di protezione antincendio, nelle strutture ricettive vanno rispettati i requisiti applicati per le abitazioni. Il proprietario o il gestore dell’immobile è responsabile del rispetto delle misure antincendio e deve garantire il perfetto funzionamento dei dispositivi di protezione antincendio, indipendentemente dal fatto se l’immobile viene affittato in modo permanente o tramite piattaforme di prenotazione online.
Per quanto riguarda l’affitto per brevi periodi tramite piattaforme come Airbnb – ambito in cui solitamente si alloggiano meno di 20 persone – stando al promemoria della GVB vanno dunque applicati i requisiti di protezione antincendio in vigore per le abitazioni.
Per maggiori informazioni
- Brandschutzmerkblatt Ausgabe 01 2019 (PDF, 193 kB, 24.04.2020)
- Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz (FFG) (PDF, 132 kB, 21.04.2020)
- Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG) (PDF, 1 MB, 21.04.2020)
- BSIG Nr. 7 721.0 13.1 (PDF, 384 kB, 21.04.2020)
- Verordnung über die Organisation und die Aufgaben der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (Organisationsverordnung GEF, OrV GEF) (PDF, 145 kB, 21.04.2020)
- Costituzione del Cantone di Berna (PDF, 200 kB, 21.04.2020)
- Feuerschutz- und Feuerwehrverordnung (FFV) (PDF, 133 kB, 21.04.2020)
In Ticino, le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nella costruzione sono regolate dalla legge ediliza cantonale (art. 5 della legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura LLI; art. 41a segg. legge edilizia cantonale LE) e dal relativo regolamento di applicazione (RLE) del 9 dicembre 1992, con ultima modifica del 14 giugno 2017 (art. 44a segg. RLE). Queste disposizioni sono applicate dal Comune con il sostegno del Cantone (art. 41a cpv. 2 LE). Il Municipio vigila sull'esecuzione delle norme sulla Polizia del fuoco e attua i provvedimenti che la legge affida all'autorità comunale (art. 41c LE in combinato disposto con l'art. 44a RLE), facendo capo alla figura del tecnico riconosciuto (art. 44bbis RLE).
Per la prevenzione e la sicurezza antincendio, nel settore delle costruzioni sono vincolanti le norme tecniche fissate dal Consiglio di Stato (art. 41d cpv. 1 e 2 LE), per cui vanno consultate anche le relative disposizioni dichiarate vincolanti nel settore specifico dal Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) e le normative emanate da associazioni professionali dichiarate vincolanti dalla AICAA (art. 44c cpv. 1 RLE). In caso di contrasto fra diverse norme e direttive tecniche, l'art. 44c cpv. 2 RLE stabilisce che, fa stato quella che offre il maggior grado di sicurezza.
Gli oggetti destinati agli esercizi alberghieri e alla ristorazione sono soggetti alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) e soggiacciono ad autorizzazione (art. 5 Lear). Nell’ambito della procedura di rilascio della suddetta autorizzazione, il Municipio è competente per la verifica anche il rispetto delle normative edilizie, tra cui le prescrizioni antincendio (art. 7 cpv. 1 Lear e art. 1 cpv. 3 lett. a RLear).
Ciò significa che per ogni oggetto messo in affitto per brevi periodi tramite una piattaforma di prenotazione è indispensabile una previa autorizzazione sotto il profilo edile; in caso contrario non è possibile affittare, né per brevi periodi, né in modo permanente.
Per maggiori informazioni
- Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) (PDF, 64 kB, 21.04.2020)
- Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) (PDF, 84 kB, 21.04.2020)
- Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) (PDF, 73 kB, 21.04.2020)
- Legge edilizia cantonale (PDF, 96 kB, 21.04.2020)
- Norma di protezione antincendio (PDF, 650 kB, 21.04.2020)
- Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE) (PDF, 132 kB, 21.04.2020)
Igiene alimentare
L'articolo 118 della Costituzione federale (Cost.) incarica la Confederazione di prendere provvedimenti a tutela della salute (art. 118 cpv. 1 Cost) e la autorizza a emanare prescrizioni in particolare sull’impiego di alimenti e di farmaci (art. 118 cpv. 2 lett. a Cost.). Questa regolamentazione è sancita in tutta la Svizzera dalla legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr). Tale legge non si applica alla produzione primaria di derrate alimentari per l'uso domestico privato né alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici (art. 2 LDerr).
L’esecuzione delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari è tuttavia di competenza dei Cantoni (art. 42 cpv. 1 e art. 47 cpv. 1 LDerr), che gestiscono laboratori specializzati e accreditati (art. 48 cpv. 1 LDerr).
- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) (PDF, 152 kB, 21.04.2020)
- Bericht über die zentralen Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft vom 11. Januar 2017 (PDF, 1 MB, 24.04.2020)
- Costituzione federale della Confederazione Svizzera (PDF, 416 kB, 24.04.2020)
Esempi di applicazione
Secondo l’articolo 31 capoverso 3 della Costituzione del Cantone di Berna, il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l’essere umano e l’ambiente naturale dagli effetti nocivi e molesti. A sua volta il Cantone ha delegato alla direzione della salute, degli affari sociali e dell’integrazione (Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion) e alla direzione dell’economia, dell’energia e dell’ambiente (Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion) i suoi compiti in campo alimentare (art. 27 legge relativa all’organizzazione OrG in combinato disposto con l’art. 1 cpv.1 lett. g ordinanza relativa all’organizzazione e ai compiti della direzione dell’economia, dell’energia e dell’ambiente OrV WEU).
In quanto unità amministrativa della direzione dell’economia, dell’energia e dell’ambiente, il laboratorio cantonale esegue la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) (art. 2 cpv.1 lett. f OrV WEU). Inoltre, è responsabile del controllo ufficiale delle derrate alimentari e si assicura che vengano rispettate le prescrizioni stabilite da tale legge relative alla protezione dei consumatori contro i pericoli e gli inganni per la salute e alla garanzia che nell’impiego di derrate alimentari e oggetti d’uso siano osservati i principi dell’igiene.
Chiunque intenda vendere derrate alimentari è responsabile della loro qualità e caratterizzazione ed è tenuto a controllare i prodotti nonché ad assicurarsi che siano conformi alle prescrizioni della LDerr. In caso di dubbio può farli controllare: con l’aiuto di ispettori esterni, il laboratorio cantonale effettua un controllo ufficiale e analizza i campioni. In caso di infrazioni alla LDerr, il laboratorio cantonale elabora misure in base a cui vengono stabilite multe per i responsabili. In casi gravi questi ultimi vengono denunciati alle autorità di perseguimento penale.
Queste disposizioni valgono anche per coloro che subaffittano la loro abitazione (per intero o in parte) e vendono derrate alimentari, in quanto responsabili della qualità e della caratterizzazione di queste ultime. In caso di infrazione devono essere pronti a subire le conseguenze.
Per maggiori informazioni
- Bericht über die zentralen Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft vom 11. Januar 2017 (PDF, 1 MB, 24.04.2020)
- Costituzione del Cantone di Berna (PDF, 211 kB, 24.04.2020)
- Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG) (PDF, 1 MB, 21.04.2020)
- Verordnung über die Organisation und die Aufgaben der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (Organisationsverordnung WEU, OrV WEU) (PDF, 1 MB, 21.04.2020)
Nel Cantone Ticino, la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) si applica in due casi: se, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto (art. 2 lett. b e art. 4, cpv. 1 Lear). La conduzione di un esercizio sottomesso a tale legge soggiace ad autorizzazione (art. 5 Lear).
L'autorità competente in caso di vendita e consumo di derrate alimentari sul posto è il Laboratorio cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità (art. 1 cpv. 4 regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione RLear). Il suo preavviso è d’obbligo e vincolante nell’ambito della valutazione dell'idoneità dei locali dove si svolgono attività con derrate alimentari (art. 34 RLear).
Tuttavia, la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione non si applica alle pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti (art. 3 lett. b Lear in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 3 RLear).
Per tale motivo, si può affermare che tutti gli alloggi con fino a quattro letti affittati per brevi periodi tramite piattaforme di prenotazione come Airbnb non sono soggetti alla suddetta legge (art. 3 lett. b Lear). Nel caso di strutture con più di quattro letti è tuttavia indispensabile una previa autorizzazione; in caso contrario non è possibile affittare, né per brevi periodi, né in modo permanente (art. 6 cpv. 3 RLear).
Per maggiori informazioni
Ultima modifica 22.07.2024