Sicurezza

L’obiettivo principale delle norme di sicurezza è quello di proteggere le persone da oggetti o situazioni che potrebbero mettere in pericolo la loro vita, incolumità fisica o salute (ad es. norme sull'igiene alimentare, prescrizioni antincendio). Questa protezione fornisce un ampio margine di autocontrollo e può essere applicata in modo molto restrittivo, il legislatore ha un certo campo di azione per quanto riguarda la progettazione della regolamentazione dell’affitto per brevi periodi di abitazioni private, in base alle singole esigenze.

Prescrizioni di protezione antincendio

La Costituzione federale non prevede la competenza federale in materia di protezione antincendio. Pertanto, l'emanazione di norme di protezione antincendio è di competenza dei Cantoni. Sono state fissate e dichiarate vincolanti le prescrizioni antincendio AICAA 2015 elaborate dall'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) in collaborazione con i rappresentanti delle autorità cantonali antincendio e con le associazioni e organizzazioni interessate.

I Cantoni sono responsabili dell'applicazione delle prescrizioni antincendio, che vengono attuate dalle autorità cantonali o comunali di protezione antincendio a seconda della ripartizione cantonale delle competenze. In Ticino questa responsabilità viene affidata al progettista, il quale – così come la direzione dei lavori, il committente e il proprietario del fondo, – è responsabile personalmente per quanto riguarda l’applicazione delle prescrizioni edilizie di polizia del fuoco (art. 41e legge edilizia cantonale LE).

Le prescrizioni di protezione antincendio (norma di protezione antincendio e direttiva sulla protezione antincendio 10-15) distinguono tra edifici abitativi e attività di alloggio. Gli edifici abitativi comprendono in particolare case unifamiliari e plurifamiliari, appartamenti per persone anziane e case d'appartamenti residenziali (direttiva sulla protezione antincendio 10-15, p. 18). Sono invece considerati attività di alloggio (art. 13 cpv. 2 lett. a della norma di protezione antincendio) in particolare:

  • ospedali, case di riposo e case di cura che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone che hanno bisogno dell’aiuto altrui;
  • alberghi, pensioni e colonie di vacanza che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone che hanno bisogno dell’aiuto altrui;
  • attività di alloggio isolate, non completamente servite ed allacciate che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più escursionisti della montagna.

A causa di considerazioni sul rischio, talvolta le prescrizioni antincendio impongono più requisiti o requisiti più severi alle attività di alloggio che agli edifici abitativi. Tuttavia, esse non fanno distinzione tra gli usi in base alla modalità d’affitto (completo o parziale). Non fanno inoltre alcuna distinzione tra affitto tramite terzi, per brevi periodi o di altro tipo.

L’affitto per brevi periodi riguarda di norma solo pochi posti letto, motivo per cui le prescrizioni antincendio non presentano questa categoria specifica (<20 persone). Dovrà poi essere chiarita la questione relativa al modo in cui dovranno essere considerate questo tipo di destinazioni d’uso con meno di 20 persone, a dipendenza del tipo di contratto e di altre possibili condizioni. Ciò permette momentaneamente ai Cantoni di decidere se, in caso di affitto per brevi periodi di alloggi privati tramite piattaforme di prenotazione, si debba applicare una regolamentazione semplificata in materia di sicurezza antincendio.

Esempi di applicazione


Igiene alimentare

L'articolo 118 della Costituzione federale (Cost.) incarica la Confederazione di prendere provvedimenti a tutela della salute (art. 118 cpv. 1 Cost) e la autorizza a emanare prescrizioni in particolare sull’impiego di alimenti e di farmaci (art. 118 cpv. 2 lett. a Cost.). Questa regolamentazione è sancita in tutta la Svizzera dalla legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr). Tale legge non si applica alla produzione primaria di derrate alimentari per l'uso domestico privato né alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici (art. 2 LDerr).

L’esecuzione delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari è tuttavia di competenza dei Cantoni (art. 42 cpv. 1 e art. 47 cpv. 1 LDerr), che gestiscono laboratori specializzati e accreditati (art. 48 cpv. 1 LDerr).


Esempi di applicazione

Ultima modifica 22.04.2020

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