Coronavirus: ripartizione tra locatari e locatori della pigione di locali commerciali

Berna, 01.07.2020 - In relazione alla crisi legata al coronavirus, la pigione dei locali commerciali dovrà essere ripartita tra locatari e locatori. Il 1° luglio il Consiglio federale ha posto in consultazione il relativo progetto. Per il periodo di chiusura o limitazione delle attività imposto dalle autorità, i locatari verseranno il 40 per cento della pigione, mentre il 60 per cento sarà a carico dei locatori. La procedura di consultazione termina il 4 agosto 2020.

In seguito all’adozione da parte del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, nella sessione estiva, di due mozioni dello stesso tenore, il Consiglio federale è stato incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge che assicuri l’adempimento delle richieste formulate nelle mozioni. Il 1° luglio 2020 ha quindi avviato presso i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni interessate la procedura di consultazione su un progetto di legge. La consultazione, che è stata notevolmente abbreviata, termina il 4 agosto 2020. Il Consiglio federale prevede di sottoporre il relativo messaggio al Parlamento a metà settembre. Gli proporrà inoltre una procedura straordinaria affinché il progetto possa essere trattato dalle due Camere nella stessa sessione.

La legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (legge sulle pigioni commerciali COVID-19) è concepita come legge urgente di durata limitata. Trova la sua base costituzionale nell’articolo 100 della Costituzione federale concernente la politica congiunturale.

Il progetto si basa essenzialmente sulle richieste delle mozioni:

  • i destinatari della legge sono le parti contraenti di contratti di locazione di aziende e strutture accessibili al pubblico che sono state chiuse sulla base dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 o di strutture sanitarie che sulla base dell’articolo 10a capoverso 2 della stessa ordinanza hanno dovuto limitare la loro attività;
  • il progetto stabilisce che per il periodo di chiusura le strutture interessate dalle chiusure o dalle limitazioni versino il 40 per cento della pigione o del fitto. Per le strutture sanitarie che hanno dovuto ridurre la loro attività, questa regola vale per due mesi al massimo;
  • la regolamentazione si riferisce alle pigioni nette e ai fitti netti inferiori ai 20 000 franchi al mese per oggetto. Nel caso di pigioni o fitti compresi tra i 15 000 e i 20 000 franchi le parti contraenti possono rinunciare, tramite una comunicazione scritta, all’applicazione della regolamentazione;
  • i locatori che a causa delle perdite su pigioni o fitti si ritrovano in una situazione di necessità economica possono chiedere un’indennità della Confederazione. Una situazione di necessità economica che sia da considerarsi un caso di rigore sussiste se è applicata una pigione commisurata esclusivamente ai costi o se il richiedente può dimostrare che le perdite finanziarie subite mettono a rischio la sua sopravvivenza economica.


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