La struttura federale della Svizzera si rispecchia fortemente anche nel sistema fiscale. Confederazione, Cantone e Comuni si suddividono la competenza di riscuotere imposte e tributi, tuttavia i Comuni possono prelevare imposte unicamente entro i limiti dell’autorizzazione loro accordata dal proprio Cantone. (cfr. es. «Il sistema fiscale svizzero», Conferenza svizzera delle imposte CSI, novembre 2016).
Per quanto riguarda imposte e tributi in relazione all’affitto ripetuto per brevi periodi di alloggi privati tramite piattaforme di prenotazione, sono particolarmente importanti le imposte sul reddito delle persone fisiche, la tassa di alloggio e la tassa di soggiorno.
Imposte sul reddito (riscosse da Confederazione, Cantoni e spesso anche Comuni)
La Confederazione può riscuotere una certa imposta solo se la Costituzione federale (Cost.) ne prevede un’autorizzazione esplicita (cfr. art. 3 Cost.). L’articolo 128 Cost. autorizza la Confederazione a riscuotere un’imposta diretta sul reddito delle persone fisiche. Su tale base è stata emanata la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), in cui è stabilito che i proventi dalla locazione di sostanza immobiliare sono compresi nella sostanza privata (art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD). Nel contesto in questione, ciò significa che vanno imposti anche i proventi realizzati dai datori d’alloggio affittando per brevi periodi immobili di loro proprietà tramite piattaforme online. Tuttavia, da questo reddito lordo possono essere dedotte le spese di conseguimento del reddito, vale a dire le spese che si sono dovute affrontare per ricavare il reddito, tra cui rientrano i costi di inserzione (cfr. es. la guida relativa alle imposte in Svizzera «Die geltenden Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden» pag. 6 segg.). Invece delle spese di manutenzione effettive, il contribuente può dedurre un importo forfettario. Anche l’affitto temporaneo di una camera all’interno di un’abitazione in affitto rappresenta un reddito imponibile, motivo per cui è possibile dedurre dalle imposte le spese per la camera.
Secondo l’art. 129 Cost., la Confederazione ha la competenza di stabilire principi per l’armonizzazione delle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Questo compito l’ha portata a emanare la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID),che vincola i Cantoni a riscuotere un’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 2 cpv. 1 lett. a LAID). Per tale motivo il sistema dell’imposta generale sul reddito vale oggi in tutti i Cantoni. Questi ultimi hanno poco margine di manovra, ma hanno la possibilità di stabilire le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da imposta. Come nel caso dell’imposta federale diretta, i proventi dall’affitto di abitazioni in proprietà o di una camera in un appartamento in affitto rappresentano un reddito imponibile (art. 7 cpv. 1 LAID).
Spesso i Comuni riscuotono le loro imposte sotto forma di supplemento all’imposta cantonale, oppure partecipano al gettito fiscale del Cantone (cfr. Die geltenden Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden pag. 28 segg.). Un eventuale reddito ricavato tramite piattaforme di prenotazione viene dunque imposto come reddito, a livello sia comunale sia cantonale.
Dato che la situazione giuridica è simile in tutti i Cantoni non verranno presentati esempi al riguardo.
La tassa di soggiorno, la tassa di alloggio e la tassa per ospiti (ogni Cantone decide quali tasse applicare e le denominazioni possono variare in base al Cantone) sono tributi versati dai turisti, quindi da persone che pernottano in un Comune ma non vi abitano e non sono assoggettate alle imposte. Spesso i tributi vengono utilizzati per finanziare infrastrutture di cui beneficiano gli stessi turisti.
La Costituzione federale non concede alla Confederazione la competenza di riscuotere la tassa di soggiorno o tributi simili. Rientra dunque nella sovranità dei Cantoni decidere se applicare loro stessi una tassa o se attribuire la competenza ai Comuni. La maggior parte dei Cantoni se ne occupa direttamente; solo i Cantoni di Zurigo e Turgovia non hanno introdotto alcuna tassa di questo genere.
Oltre alla tassa di soggiorno e alla tassa di alloggio, alcuni Cantoni hanno introdotto una tassa di promozione turistica. I Cantoni di Appenzello Interno e Ginevra impongono questa tassa a imprese che esercitano un’attività economica o commerciale e che beneficiano degli effetti diretti o indiretti del turismo. Anche i comuni del Cantone dei Grigioni godono di questa possibilità (cfr. Die geltenden Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden, pag. 41).
Come accennato in precedenza, il sistema svizzero è federale e dunque differente nei singoli Cantoni e Comuni. È quindi naturale che anche la terminologia non sia uniforme. Per tale motivo, a titolo esplicativo vengono in seguito riportati due esempi: quello del Comune di Davos nel Cantone dei Grigioni – un Cantone in cui il turismo ricopre un ruolo molto importante – e quello del Cantone di Zugo, il primo in Svizzera ad aver concluso un accordo con una piattaforma di prenotazione online (Airbnb). In quest’ultimo caso è la piattaforma stessa a riscuotere la tassa e a versarla in seguito all’organizzazione turistica cantonale «Zug Tourismus».
Esempi di applicazione
Secondo l’articolo 94 capoverso 1 della Costituzione del Cantone dei Grigioni, le competenze del Cantone e dei Comuni per la riscossione delle imposte sono stabilite per legge. Nella legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC), il Cantone concede ai Comuni di riscuotere una tassa per ospiti o una tassa di alloggio e una tassa di promozione turistica (cfr. art. 2 cpv. 3 LImpCC). Praticamente tutti i Comuni si avvalgono di questa possibilità e riscuotono una tassa per ospiti (che prima veniva chiamata tassa di soggiorno, cfr. messaggio del 24.10.2017 del Governo del Cantone dei Grigioni, nota a piè di pagina 1, pag. 531) e/o una tassa di promozione turistica; il Comune di Davos le riscuote entrambe.
Tassa di promozione turistica
Secondo la legge relativa alla tassa di promozione turistica (TFAG) e le disposizioni d’esecuzione in merito, l’amministrazione delle contribuzioni del Comune di Davos richiede il pagamento di questa tassa ad alberghi, cliniche, ristoranti, banche, stazioni di servizio, medici, avvocati, affittuari di case e appartamenti di vacanza, ecc. (cfr. art. 3 segg. TFAG). I proventi confluiscono nell’organizzazione «Davos Destinations-Organisation» e vengono utilizzati esclusivamente per promuovere il turismo nell’interesse generale del Comune di Davos in quanto destinazione sportiva, congressuale, di vacanza e riabilitazione.
La tassa di promozione turistica, riscossa annualmente tramite autodichiarazione (art. 16 TFAG), si applica a tre categorie di soggetti: datori d’alloggio, impianti di risalita e ulteriori contribuenti (cfr. art. 8 TFAG). Nel caso della prima categoria, la tassa viene calcolata a posto letto, tenda, camper, roulotte ecc. e in parte ulteriormente adattata in base al numero di letti (cfr. art. 2 delle disposizioni d’esecuzione in merito alla legge relativa alla tassa di promozione turistica ABzTFAG).
Conformemente all’articolo 4 lettera c TFAG, anche società e persone che affittano un’abitazione dietro compenso tramite piattaforme di prenotazione online sono tenute a pagare una tassa di promozione turistica.
Tassa per ospiti
Il Comune di Davos riscuote anche una tassa per ospiti generale che si compone di una tassa di soggiorno, sullo sport e sui trasporti (cfr. art. 1 legge relativa alla riscossione della tassa per ospiti, Gästetaxengesetz). Tuttavia, questa tassa non viene incassata dall’amministrazione comunale delle contribuzioni, bensì dall’organizzazione «Davos Destinations-Organisation» per conto del Comune (cfr. art. 26 Gästetaxengesetz); va utilizzata nell’interesse degli ospiti per finanziare installazioni turistiche ed eventi culturali e sportivi (cfr. art. 1 Gästetaxengesetz). Ai sensi della legge in questione è considerato ospite ogni persona fisica che pernotta a Davos ma non è tenuto a pagare tutte le imposte previste dal Comune; è invece considerato datore d’alloggio chi dietro compenso mette a disposizione a un ospite spazi propri o che gli sono stati concessi per una durata illimitata (cfr. art. 3 Gästetaxengesetz). La tassa per ospiti viene riscossa per notte (cfr. art. 6 Gästetaxengesetz), ma per determinate categorie, come gli inquilini permanenti, possono essere stabiliti importi forfettari (cfr. art. 9 Gästetaxengesetz). La legge in questione disciplina inoltre la suddivisione della tassa per ospiti in tassa di soggiorno, sullo sport e sui trasporti e illustra i principi secondo cui va utilizzata (cfr. art. 11 segg. Gästetaxengesetz).
Conformemente all’articolo 16 della stessa legge, il datore d’alloggio o una persona da lui incaricata è tenuta a notificare gli ospiti all’organizzazione «Davos Destinations-Organisation» entro 24 ore dal loro arrivo tramite un modulo ufficiale o per via elettronica. Si occupa inoltre di incassare e versare la tassa per ospiti.
In cambio gli ospiti ricevono una carta ospiti che offre diversi vantaggi, tra cui l’utilizzo gratuito dei trasporti pubblici di Davos (cfr. art. 18 Gästetaxengesetz).
L’articolo 8a delle disposizioni d’esecuzione in merito alla legge relativa alla riscossione della tassa per ospiti indica chiaramente che anche i datori d’alloggio che accolgono ospiti tramite piattaforme online sono tenuti a notificare questi ultimi e a riscuotere la tassa per ospiti. La destinazione Davos Klosters riprende questo aspetto anche in un promemoria informativo pubblicato sulla sua pagina web. Nel promemoria viene indicato anche il link alla pagina di assistenza di Airbnb relativa a Davos, in cui si indica che i datori d’alloggio sono tenuti a rispettare questi obblighi.
Il Cantone di Zugo ha scelto un altro approccio. «Zug Tourismus» ha concluso un accordo con Airbnb: quando qualcuno prenota, la piattaforma incassa direttamente la tassa di alloggio e la versa in seguito all’organizzazione turistica cantonale «Zug Tourismus».
Secondo il § 1 della legge cantonale relativa alla tassa di alloggio, i Comuni sono tenuti a riscuotere una tassa di alloggio, che possono versare all’organizzazione turistica cantonale o a un’organizzazione turistica comunale. Sono soggetti alla tassa coloro che vengono ospitati dietro compenso, ad esempio in alberghi e campeggi ma anche in case di vacanza (cfr. § 2 legge relativa alla tassa di alloggio): sono dunque compresi coloro che hanno prenotato un alloggio tramite una piattaforma. L’importo della tassa è compreso tra CHF 0.90 e CHF 2.00 a notte per adulto e viene stabilito dai singoli Comuni all’interno di un regolamento (cfr. § 5 seg. legge relativa alla tassa di alloggio).
Mentre il datore d’alloggio deve riscuotere e versare la tassa di alloggio, «Zug Tourismus» ha concluso un accordo con Airbnb: dal 1° luglio 2017 la piattaforma si occupa di conteggiarla, incassarla e versarla a «Zug Tourismus». Il datore d’alloggio non deve quindi riscuotere la tassa nel caso di ospiti che hanno prenotato tramite Airbnb, come indicato anche sulle pagine internet di «Zug Tourismus» e Airbnb.