L’obiettivo principale delle norme di sicurezza è quello di proteggere le persone da oggetti o situazioni che potrebbero mettere in pericolo la loro vita, incolumità fisica o salute (ad es. norme sull’igiene alimentare, prescrizioni antincendio).
L’applicazione è di competenza dei Cantoni
La protezione da questi pericoli fornisce un ampio margine di autocontrollo e può essere applicata in modo molto restrittivo, il legislatore ha un certo campo di azione per quanto riguarda la progettazione della regolamentazione dell’affitto per brevi periodi di abitazioni private, in base alle singole esigenze.
Prescrizioni di protezione antincendio
La Costituzione federale non prevede la competenza federale in materia di protezione antincendio. Pertanto, la loro emanazione è di competenza dei Cantoni. Sono state fissate e dichiarate vincolanti le prescrizioni 2015 elaborate dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) in collaborazione con i rappresentanti delle autorità cantonali antincendio e con le associazioni e organizzazioni interessate (Prescrizione della protezione antincendio AICAA 2015).
I Cantoni sono responsabili dell’applicazione delle prescrizioni antincendio, che vengono attuate dalle autorità cantonali o comunali di protezione antincendio a seconda della ripartizione cantonale delle competenze. In Ticino questa responsabilità viene affidata al progettista, il quale – così come la direzione dei lavori, il committente e il proprietario del fondo, – è responsabile personalmente per quanto riguarda l’applicazione delle prescrizioni edilizie di polizia del fuoco (art. 41e legge edilizia cantonale LE).
La Norma e la direttiva antincendio 1-15 distinguono tra edifici abitativi e attività di alloggio. Gli edifici abitativi comprendono in particolare case unifamiliari e plurifamiliari, appartamenti per persone anziane e case d’appartamenti residenziali (Direttiva antincendio: 10 – 15 nozioni e definizioni, pag. 36). Sono invece considerati attività di alloggio (art. 13 cpv. 2 lett. a della norma di protezione antincendio) in particolare:
ospedali, case di riposo e case di cura che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone che hanno bisogno dell’aiuto altrui;
alberghi, pensioni e colonie di vacanza che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone che hanno bisogno dell’aiuto altrui;
attività di alloggio isolate, non completamente servite ed allacciate che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più escursionisti della montagna.
A causa di considerazioni sul rischio, talvolta le prescrizioni antincendio impongono più requisiti o requisiti più severi alle attività di alloggio che agli edifici abitativi. Tuttavia, esse non fanno distinzione tra gli usi in base alla modalità d’affitto (completo o parziale). Non fanno inoltre alcuna distinzione tra affitto tramite terzi, per brevi periodi o di altro tipo.
L’affitto per brevi periodi riguarda di norma solo pochi posti letto, motivo per cui le prescrizioni antincendio non presentano questa categoria specifica (<20 persone). Dovrà poi essere chiarita la questione relativa al modo in cui dovranno essere considerate questo tipo di destinazioni d’uso con meno di 20 persone, a dipendenza del tipo di contratto e di altre possibili condizioni. Ciò permette momentaneamente ai Cantoni di decidere se, in caso di affitto per brevi periodi di alloggi privati tramite piattaforme di prenotazione, si debba applicare una regolamentazione semplificata in materia di sicurezza antincendio.
Secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza cantonale relativa alla protezione antincendio e ai pompieri (Feuerschutz- und Feuerwehrverordnung (FFV)), la GVB stabilisce le prescrizioni antincendio per diverse categorie di edifici, in particolare per gli esercizi alberghieri e la ristorazione, compresi ospedali, case di riposo e case di cura (art. 4 cpv. 1 lett. b FFV). La legislazione in materia di protezione antincendio applicabile a tutte le categorie di edifici non elencate nell’articolo 4 (quindi anche case mono- e plurifamiliari) è invece di competenza comunale (art. 4 cpv. 2 FFV).
Siccome le prescrizioni antincendio dell’AICAA non disciplinano l’alloggio di un numero massimo di 19 persone, la GVB ha pubblicato un apposito promemoria («Beherbergungsstätten»). Le prescrizioni si applicano, da un lato, ad appartamenti o camere in cui vengono ospitate, in modo permanente o temporaneo, al massimo 19 persone che necessitano di assistenza (ad es. piccole case di cura o comunità residenziali assistite). Dall’altro, rientrano in questa categoria gli appartamenti o le camere affittati a titolo professionale a un massimo di 19 persone, a condizione che gli inquilini non abbiano bisogno di assistenza esterna (ad es. turisti).
‹Nel promemoria si legge inoltre che, dal punto di vista del diritto in materia di protezione antincendio, nelle strutture ricettive vanno rispettati i requisiti applicati per le abitazioni. Il proprietario o il gestore dell’immobile è responsabile del rispetto delle misure antincendio e deve garantire il perfetto funzionamento dei dispositivi di protezione antincendio›.
Nel Canton Berna, dunque, per quanto riguarda l’affitto per brevi periodi tramite piattaforme come Airbnb – ambito in cui solitamente si alloggiano meno di 20 persone – stando al promemoria della GVB vanno dunque applicati i requisiti di protezione antincendio in vigore per le abitazioni.
In Ticino, le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco sono regolate dalla legge sulla protezione antincendio LPA (in particolare art. 2 LPA) e dal relativo regolamento di applicazione (RPA) del 6 dicembre 2023[1] (Regolamento sulla protezione antincendio, RPA). Inoltre si applicano le prescrizioni vincolanti dal concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC, art. 2 cpv. 1 RPA) e quelle delle associazioni professionali antincendio dichiarate vincolanti dall’AICAA (art. 2 cpv. 2 RPA). In caso di contrasto fra diverse norme e direttive tecniche, l’articolo 44c capoverso 2 RLE stabilisce che, fa stato quella che offre il maggior grado di sicurezza. Secondo l’articolo 11 RPA ogni proprietario è responsabile del rispetto delle prescrizioni antincendio. Queste disposizioni vengono applicate dai Comuni (art. 14 cpv. 1 LPA), che nella maggior parte dei casi si affidano a un tecnico riconosciuto (art. 5 LPA i.c.d. con gli artt. 5 e 10 RPA).
Gli oggetti destinati agli esercizi alberghieri e alla ristorazione sono soggetti alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, LEAR) e soggiacciono ad autorizzazione (art. 5 Lear). Nell’ambito della procedura di rilascio della suddetta autorizzazione, il Municipio è competente per la verifica anche il rispetto delle normative edilizie ai sensi dell’articolo 2 LPA, tra cui le prescrizioni antincendio (art. 7 cpv. 1 Lear e art. 1 cpv. 3 lett. a del Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, RLEAR).)
Anche nel caso di oggetti affittati per brevi periodi devono essere rispettate le norme antincendio applicabili, previste dalla legislazione cantonale e dall’AICAA. Qualora un immobile rientri nel campo di applicazione della LEAR, nell’ambito della verifica di idoneità effettuata dal Comune viene effettuata anche una verifica dei requisiti rilevanti in materia di sicurezza e di diritto edilizio. Tuttavia, non tutti gli alloggi turistici offerti su una piattaforma di prenotazione rientrano nell’ambito di applicazione della LEAR, poiché ne sono esclusi, in particolare, gli alloggi turistici privi di servizi alberghieri che vengono affittati per un massimo di 90 giorni all’anno, nonché alcune piccole strutture ricettive.
[1] L’articolo 5 della Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) rimanda alla Legge edilizia cantonale (LE), i cui articoli corrispondenti sono stati sostituiti dalla Legge sulla protezione antincendio (LPA).
L’articolo 118 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) incarica la Confederazione di prendere provvedimenti a tutela della salute e la autorizza a emanare prescrizioni in particolare sull’impiego di alimenti e di farmaci (art. 118 cpv. 2 lett. a Cost.). Questa regolamentazione è sancita in tutta la Svizzera dalla legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr). Tale legge non si applica alla produzione primaria di derrate alimentari per l’uso domestico privato né alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici (art. 2 LDerr).
Esecuzione da parte dei Cantoni
L’esecuzione delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari è tuttavia di competenza dei Cantoni (art. 42 cpv. 1 e art. 47 cpv. 1 LDerr), che gestiscono laboratori specializzati e accreditati (art. 48 cpv. 1 LDerr).
In quanto unità amministrativa della direzione dell’economia, dell’energia e dell’ambiente, il laboratorio cantonale esegue la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) (art. 2 cpv.1 lett. f OrV WEU). Inoltre, è responsabile del controllo ufficiale delle derrate alimentari e si assicura che vengano rispettate le prescrizioni stabilite da tale legge relative alla protezione dei consumatori contro i pericoli e gli inganni per la salute e alla garanzia che nell’impiego di derrate alimentari e oggetti d’uso siano osservati i principi dell’igiene.
Chiunque intenda vendere derrate alimentari è responsabile della loro qualità e caratterizzazione ed è tenuto a controllare i prodotti nonché ad assicurarsi che siano conformi alle prescrizioni della LDerr. In caso di dubbio può farli controllare: con l’aiuto di ispettori esterni, il laboratorio cantonale effettua un controllo ufficiale e analizza i campioni. In caso di infrazioni alla LDerr, il laboratorio cantonale elabora misure in base a cui vengono stabilite multe per i responsabili. In casi gravi questi ultimi vengono denunciati alle autorità di perseguimento penale.
Queste disposizioni valgono anche per coloro che subaffittano la loro abitazione (per intero o in parte) e vendono derrate alimentari, in quanto responsabili della qualità e della caratterizzazione di queste ultime. In caso di infrazione devono essere pronti a subire le conseguenze.
Per maggiori informazioni
Costituzione del Cantone Berna (CostC, RS 131.212)
Nel Cantone Ticino la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) disciplina le condizioni per l’alloggio di ospiti (art. 2 lett. b LEAR). Si applica quando vengono offerte prestazioni di albergheria, per esempio quando si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto (art. 4 cpv. 1 LEAR) oppure altri servizi p.es. di lavanderia (art. 7 cpv. 1 lett. d RLEAR). Un affitto di questo tipo è possibile soltanto previo ottenimento dell’autorizzazione e presuppone l’approvazione della struttura (art. 5 LEAR).
A tal proposito, occorre tenere conto di due importanti eccezioni in cui la LEAR non è applicabile:
alloggi fino ad un massimo di 6 persone indipendentemente dall’eventuale tipo di cucina offerta ai clienti alloggiati (art. 3 lett. b LEAR);
appartamenti di vacanza, case e chalet se (cumulativamente) - o vengono affittati per non più di 90 giorni all’anno, e - o non offrono prestazioni di albergheria (art. 3 lett. h LEAR). Queste prestazioni di albergheria sono concretizzate nella RLEAR e comprendono p. es. servizio di vitto (cibo e bevande), lavanderia ecc. (art. 7 lett. d RLEAR e art. 3 lett. p del Regolamento di applicazione della legge edilizia, RLE sulla regola dei 90 giorni])