Cantone Ticino
Il Ticino è il primo Cantone svizzero ad aver introdotto l’uso di un numero identificativo.
Nuova procedura per gli affitti a scopo turistico
Le disposizioni applicabili nel Cantone Ticino per appartamenti e case di vacanza dipendono dal tipo e dal volume dell’attività.
Se l’offerta di pernottamento sottostà alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR), si applicano le disposizioni valide per la gestione alberghiera.
Per quanto concerne l’affitto occasionale di case o appartamenti a scopo turistico, e che non offrono prestazioni di albergheria (servizio di cibo,lavanderia, etc,ecc.) e che sono affittate per un massimo di 90 notti all’anno, fanno stato gli articoli dal 19 al 23 della legge sul turismo (LTur).
Se viene superato uno dei due valori limite indicati sopra, occorre valutare se si tratta di un’attività che rientra nel campo di applicazione della LEAR. Prima di avviare l’attività è quindi fondamentale appurare quale sia la legislazione applicabile.
Cosa ha spinto il Cantone Ticino ad attivarsi?
Negli anni scorsi in Ticino si è osservato un forte aumento di posti letto dati in locazione a utilizzo turistico (camere, appartamenti e case private), che rappresentano ad oggi quasi un quarto dell’offerta turistica. Accanto agli aspetti positivi di questo fenomeno, vi sono anche alcune criticità, in particolare il fatto che una parte di questa tipologia di alloggi sfugge ai controlli per l’incasso delle rispettive tasse turistiche. Si osserva altresì un aumento dell’acquisto di immobili al solo scopo di metterne gli appartamenti sulle piattaforme di affitti brevi e massimizzare i profitti.
Quali misure ha adottato il Cantone Ticino?
Dal 2022 il Cantone Ticino dispone di un nuovo disciplinamento per gli affitti brevi a scopi turistici, sancito nella legge sul turismo (LTur), in particolare l’articolo 21a. Viene così richiesta, tramite un numero identificativo, la registrazione delle strutture ricettive date in affitto su piattaforme online oppure nel modo tradizionale (offline).
La LEAR non si applica alle strutture che offrono l’alloggio fino ad un massimo di sei persone indipendentemente dall’eventuale tipo di cucina offerta ai clienti alloggiati (art. 3 lett. b); non si applica neppure ad appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato (fino a 90 notti) e che non offrono prestazioni di albergheria (art. 3 lett. h; in origine quest’ultimo articolo si riferiva ai proprietari o agli inquilini di residenze primarie o secondarie che intendevano affittare o subaffittare per un breve periodo).
Di conseguenza, sottostà alle disposizioni della LEAR chi dispone di più di sei posti letto e affitta per più di 90 notti all’anno. Il nuovo disciplinamento consente parità di trattamento per tutti gli offerenti, garantendo così la qualità, la competitività e la sicurezza dell’intero settore turistico-alberghiero.
Quali esperienze sono state fatte con le misure adottate?
Il Ticino è il primo Cantone svizzero ad aver introdotto l’attribuzione di un numero identificativo, una pratica che ha già dato i suoi frutti in diverse grandi città europee ed extraeuropee. Anche Davos ha adottato questa prassi.

