Cantone Ginevra
Ginevra è il primo Cantone svizzero ad aver fissato un limite massimo di 90 giorni all’anno per gli affitti ripetuti di breve durata.

Cosa ha spinto il Cantone Ginevra ad attivarsi?
Grazie alle numerose organizzazioni internazionali presenti sul suo territorio e alla vitalità della sua economia, negli ultimi anni il Cantone Ginevra ha registrato una forte crescita. Il fatto che il mercato dell’alloggio non sia riuscito a tenere il passo con questi sviluppi ha causato una situazione di penuria. Questa realtà è aggravata dagli affitti di breve durata, utilizzati principalmente da viaggiatori in cerca di un alloggio temporaneo, per motivi professionali o turistici.
Quali misure ha adottato il Cantone?
Le circostanze che si trova ad affrontare il Cantone Ginevra sono state menzionate più volte dai media e sono anche stati presentati degli interventi parlamentari al riguardo. Il Consiglio di Stato ha reagito decidendo di regolamentare gli affitti brevi e dando risalto alle nuove norme attraverso un’accurata campagna d’informazione. Si è così assicurato che le persone interessate ne fossero a conoscenza, in modo da evitare il più possibile gli abusi.
Quali esperienze sono state fatte con le misure adottate?
L’esperienza ha evidenziato che, avendo a disposizione mezzi limitati per la verifica, le autorità difficilmente riescono a dimostrare le violazioni della regola dei 90 giorni. Puntano quindi maggiormente sul controllo sociale, tramite le informazioni provenienti dal vicinato, dagli amministratori di immobili e dall’associazione ASLOCA. Al fine di agevolare i controlli, il Cantone Ginevra sta valutando (nell’ambito di un processo condotto dal Dipartimento del territorio e dal Dipartimento delle istituzioni e del digitale) l’introduzione di un sistema di controllo mediante una modifica dell’articolo 4A RDTR (limite di 90 giorni: estensione a tutti gli alloggi destinati agli affitti di breve durata a fini di alloggio, tramite piattaforme online o meno) e il ricorso sistematico al registro di polizia (in applicazione dell’art. 16 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]).